Articolo 1
Servizi Funebri
- Le Imprese Funebri aderenti devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di onoranze e di trasporti funebri.
- Le Imprese Funebri aderenti devono garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese e alle forniture effettuate.
Articolo 2
Informazioni
- Le Imprese Funebri aderenti devono fornire ai committenti informazioni dettagliate circa il disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative al decesso.
- Le Imprese Funebri aderenti devono sempre fornire informazioni chiare ed esaustive sui propri servizi, illustrare al committente le diverse tipologie di funerale e sottoporre i relativi prezzi senza influenzare le scelte.
- In ogni tipologia di funerale sono possibili modifiche secondo le esigenze espresse dal committente.
Articolo 3
Listini Prezzi
Le Imprese Funebri aderenti devono dotarsi di un listino prezzi, debitamente firmato dal titolare o dall’amministratore delegato ed avente data certa, da mettere a disposizione dei clienti per l’eventuale consultazione, se richiesta, in tutte le sedi aziendali.
Articolo 4
Pubblicità
- La pubblicità delle Imprese Funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara, semplice ed esaustiva.
- Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.
- Alle Imprese Funebri aderenti e a quelle direttamente e/o indirettamente collegate ad esse è fatto divieto assoluto di pubblicizzare in qualsiasi forma i prezzi dei servizi svolti e delle prestazioni fornite.
Articolo 5
Ordinativi di servizio e documentazione contabile
- Copia del preventivo/ordinativo del servizio funebre, comprendente l’elenco delle prestazioni e degli articoli funebri con i relativi prezzi, deve essere sottoscritto dal committente nel momento in cui viene conferito l’incarico. A tale preventivo/ordinativo potranno essere aggiunte ulteriori spese per altri servizi se successivamente richiesti.
- Il rilascio delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste sulla materia.
Articolo 6
Condotta professionale
- La scelta dell’Impresa Funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione al presente codice di etica professionale.
- Ai fini della responsabilità di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue:
- solo gli addetti alla trattazione degli affari potranno trattare gli ordinativi dei servizi;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all’Impresa Funebre nell’acquisizione dei servizi di onoranza e di trasporto funebre;
- è fatto divieto assoluto di riconoscere mance o ricompense a terzi per l’acquisizione di funerali all’Impresa Funebre.
- I rapporti professionali fra le Imprese Funebri e la committenza devono sempre essere improntati alla più assoluta trasparenza. Ai dolenti deve sempre essere consegnato preventivo dettagliato ed esaustivo con chiara indicazione dell’esecutore del servizio e delle aliquote fiscali applicate.
- I rapporti professionali fra Imprese Funebri concorrenti devono sempre essere improntati alla più assoluta correttezza. Sono esplicitamente vietati comportamenti legati all’accaparramento illecito o fraudolento dei servizi funebri e forme ingannevoli di pubblicità.
- I rapporti professionali fra le Imprese Funebri e la Pubblica Amministrazione devono sempre essere improntati alla più ampia collaborazione e alla puntuale e corretta trasmissione di ogni documentazione richiesta.
Articolo 7
Sede dell’Impresa
- La negoziazione degli affari inerenti l’espletamento dell’attività di onoranze funebri deve avvenire esclusivamente nella sede principale dell’Impresa Funebre o nelle sedi secondarie purché dotate dei necessari Addetti alla Trattazione degli Affari.
- È assolutamente vietato alle Imprese Funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, case di cura, case di riposo e abitazioni di morenti per presentare all’occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.
Articolo 8
Personale delle Imprese Funebri
- Le Imprese Funebri aderenti a EFI – Eccellenza Funeraria Italiana sono impegnate alla totale ottemperanza a tutti gli Articoli contenuti nel presente Codice Deontologico.
- Le regole contenute nel presente Codice Deontologico devono essere portate a conoscenza del personale delle Imprese Funebri.
- Il personale impiegato dalle Imprese Funebri deve essere debitamente qualificato per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti. In particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell’ambiente in cui opera, non deve chiedere né ricevere mance o regalie.
- Le Imprese Funebri aderenti devono rispettare appieno i dettami della Legge 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori) e successive modifiche ed integrazioni.
- Le Imprese Funebri aderenti devono avere costantemente aggiornato il Documento Valutazione Rischi.
- Infrazioni al presente Codice Deontologico da parte del personale dell’Impresa Funebre portano alla responsabilità diretta dell’Impresa.
Articolo 9
Controllo e sanzioni
- Il Comitato Esecutivo di EFI – Eccellenza Funeraria Italiana vigilerà sul pieno rispetto dei principi e delle regole esposti nel presente Codice Deontologico.
- Il Comitato Esecutivo di EFI – Eccellenza Funeraria Italiana delibererà sulle infrazioni accertate e proporrà agli organismi competenti le opportune sanzioni da adottare ai sensi dell’Articolo 10 dello Statuto dell’Associazione.
Articolo 10
Tempi di adeguamento
- Il presente Codice Deontologico entrerà in vigore il giorno successivo a quello di approvazione ad opera del Comitato Esecutivo.
- Alle Imprese Funebri aderenti è concesso un tempo di mesi 12 dalla data di entrata in vigore per l’adeguamento ai dettami del presente Codice Deontologico ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 4 che risulta immediatamente efficace in tutti i suoi punti.
Approvato dal Comitato Esecutivo di EFI – Eccellenza Funeraria Italiana in data 6 luglio 2020.