Codice deontologico


Articolo 1
Servizi Funebri

  1. Le Imprese Funebri aderenti devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di onoranze e di trasporti funebri.
  2. Le Imprese Funebri aderenti devono garantire servizi decorosi e applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese e alle forniture effettuate.


Articolo 2
Informazioni

  1. Le Imprese Funebri aderenti devono fornire ai committenti informazioni dettagliate circa il disbrigo di tutte le pratiche amministrative relative al decesso.
  2. Le Imprese Funebri aderenti devono sempre fornire informazioni chiare ed esaustive sui propri servizi, illustrare al committente le diverse tipologie di funerale e sottoporre i relativi prezzi senza influenzare le scelte.
  3. In ogni tipologia di funerale sono possibili modifiche secondo le esigenze espresse dal committente.


Articolo 3
Listini Prezzi

Le Imprese Funebri aderenti devono dotarsi di un listino prezzi, debitamente firmato dal titolare o dall’amministratore delegato ed avente data certa, da mettere a disposizione dei clienti per l’eventuale consultazione, se richiesta, in tutte le sedi aziendali.


Articolo 4
Pubblicità

  1. La pubblicità delle Imprese Funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara, semplice ed esaustiva.
  2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.
  3. Alle Imprese Funebri aderenti e a quelle direttamente e/o indirettamente collegate ad esse è fatto divieto assoluto di pubblicizzare in qualsiasi forma i prezzi dei servizi svolti e delle prestazioni fornite.


Articolo 5
Ordinativi di servizio e documentazione contabile

  1. Copia del preventivo/ordinativo del servizio funebre, comprendente l’elenco delle prestazioni e degli articoli funebri con i relativi prezzi, deve essere sottoscritto dal committente nel momento in cui viene conferito l’incarico. A tale preventivo/ordinativo potranno essere aggiunte ulteriori spese per altri servizi se successivamente richiesti.
  2. Il rilascio delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste sulla materia.


Articolo 6
Condotta professionale

  1. La scelta dell’Impresa Funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione al presente codice di etica professionale.
  2. Ai fini della responsabilità di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue:
  • solo gli addetti alla trattazione degli affari potranno trattare gli ordinativi dei servizi;
  • è fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all’Impresa Funebre nell’acquisizione dei servizi di onoranza e di trasporto funebre;
  • è fatto divieto assoluto di riconoscere mance o ricompense a terzi per l’acquisizione di funerali all’Impresa Funebre.
  1. I rapporti professionali fra le Imprese Funebri e la committenza devono sempre essere improntati alla più assoluta trasparenza. Ai dolenti deve sempre essere consegnato preventivo dettagliato ed esaustivo con chiara indicazione dell’esecutore del servizio e delle aliquote fiscali applicate.
  2. I rapporti professionali fra Imprese Funebri concorrenti devono sempre essere improntati alla più assoluta correttezza. Sono esplicitamente vietati comportamenti legati all’accaparramento illecito o fraudolento dei servizi funebri e forme ingannevoli di pubblicità.
  3. I rapporti professionali fra le Imprese Funebri e la Pubblica Amministrazione devono sempre essere improntati alla più ampia collaborazione e alla puntuale e corretta trasmissione di ogni documentazione richiesta.


Articolo 7
Sede dell’Impresa

  1. La negoziazione degli affari inerenti l’espletamento dell’attività di onoranze funebri deve avvenire esclusivamente nella sede principale dell’Impresa Funebre o nelle sedi secondarie purché dotate dei necessari Addetti alla Trattazione degli Affari.
  2. È assolutamente vietato alle Imprese Funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, case di cura, case di riposo e abitazioni di morenti per presentare all’occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.


Articolo 8
Personale delle Imprese Funebri

  1. Le Imprese Funebri aderenti a EFI – Eccellenza Funeraria Italiana sono impegnate alla totale ottemperanza a tutti gli Articoli contenuti nel presente Codice Deontologico.
  2. Le regole contenute nel presente Codice Deontologico devono essere portate a conoscenza del personale delle Imprese Funebri.
  3. Il personale impiegato dalle Imprese Funebri deve essere debitamente qualificato per l’espletamento dei compiti ad esso attribuiti. In particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell’ambiente in cui opera, non deve chiedere né ricevere mance o regalie.
  4. Le Imprese Funebri aderenti devono rispettare appieno i dettami della Legge 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori) e successive modifiche ed integrazioni.
  5. Le Imprese Funebri aderenti devono avere costantemente aggiornato il Documento Valutazione Rischi.
  6. Infrazioni al presente Codice Deontologico da parte del personale dell’Impresa Funebre portano alla responsabilità diretta dell’Impresa.


Articolo 9
Controllo e sanzioni

  1. Il Comitato Esecutivo di EFI – Eccellenza Funeraria Italiana vigilerà sul pieno rispetto dei principi e delle regole esposti nel presente Codice Deontologico.
  2. Il Comitato Esecutivo di EFI – Eccellenza Funeraria Italiana delibererà sulle infrazioni accertate e proporrà agli organismi competenti le opportune sanzioni da adottare ai sensi dell’Articolo 10 dello Statuto dell’Associazione.


Articolo 10
Tempi di adeguamento

  1. Il presente Codice Deontologico entrerà in vigore il giorno successivo a quello di approvazione ad opera del Comitato Esecutivo.
  2. Alle Imprese Funebri aderenti è concesso un tempo di mesi 12 dalla data di entrata in vigore per l’adeguamento ai dettami del presente Codice Deontologico ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 4 che risulta immediatamente efficace in tutti i suoi punti.

 

Approvato dal Comitato Esecutivo di EFI – Eccellenza Funeraria Italiana in data 6 luglio 2020.