STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione legalmente riconosciuta, senza fini di lucro, denominata “ECCELLENZA FUNERARIA ITALIANA”, in sigla EFI.

Articolo 2

SEDE

L’Associazione ha sede legale a Roma, attualmente in via Savoia 78.
Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente Statuto.

Articolo 3

CARATTERE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha carattere volontario, democratico, non lucrativo, culturale, di utilità Sociale.
Scopi dell’Associazione, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sono quelli di:

  • promuovere, valorizzare e tutelare l’attività delle aziende di Onoranze Funebri che rispondano a standard qualitativi eccellenti in termini di servizi erogati e di prodotti utilizzati;
  • promuovere, valorizzare e tutelare l’attività delle aziende di Onoranze Funebri alle quali fanno diretto riferimento strutture per il commiato o Case Funerarie – Funeral Home;
  • tutelare in ogni sede le aziende private di Onoranze Funebri, secondo le diverse necessità ed opportunità, rappresentandole nei rapporti con le Istituzioni e con le Organizzazioni Sindacali per la stipula di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e adoperandosi per una migliore qualità dei servizi erogati e delle condizioni di lavoro nel segno delle più evolute richieste sociali;
  • promuovere ogni intervento normativo, tecnico e tecnologico atto a sviluppare nuove opportunità professionali per l’imprenditoria funeraria privata;
  • definire le linee guida politiche, commerciali e di comunicazione della filiera rappresentata e determinarne le strategie di attuazione;
  • promuovere la coscienza delle risorse professionali e dello sviluppo;
  • promuovere iniziative finalizzate alla formazione professionale;
  • promuovere la conoscenza degli aspetti giuridici, normativi e organizzativi;
  • promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche, attività didattiche e di formazione ed ogni altra iniziativa collegata ai programmi sociali;
  • garantire la totale ottemperanza dei propri Associati ad un Codice Deontologico sottoscritto al momento dell’adesione e reso pubblico attraverso l’emanazione di una Carta Generale dei Servizi;
  • garantire ai dolenti servizi improntati al massimo decoro e rispondenti al più ampio rispetto e alla più ampia dignità nei confronti del defunto fornendo prestazioni standardizzate di elevato profilo e utilizzando prodotti di elevata e certa qualità;
  • garantire la massima trasparenza e la massima correttezza nell’acquisizione e nello svolgimento dei servizi effettuati favorendo una corretta ed ampia informazione sulle buone prassi da utilizzare in occasione di un decesso.

Articolo 4

OGGETTO

Oggetto specifico dell’Associazione è la realizzazione di tutte le iniziative finalizzate alla coesione di un nucleo associativo formato da individui che condividano lo scopo dell’Associazione e che trovino in essa momento di incontro, scambio culturale, socializzazione e crescita professionale e personale.
A tal fine l’Associazione potrà:

  • svolgere corsi di aggiornamento culturale e sociale;
  • predisporre centri di documentazione a servizio dei soci;
  • orientare i soci nel campo dell’editoria e in merito a pubblicazioni e a stampati di loro interesse;
  • provvedere all’acquisto ed alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, multimediali e audiovisive, materiale di vario interesse culturale a beneficio dei soci;
  • organizzare manifestazioni sociali e culturali, eventi, convegni, dibattiti, mostre d’arte, esposizioni, seminari, ricerche di ogni tipo per il raggiungimento degli scopi culturali e sociali;
  • intraprendere iniziative, corsi, stage volti all’approfondimento culturale dei propri associati o per introdurre non associati alle tematiche dell’Associazione;
  • favorire la nascita di gruppi di associati per lo studio e l’approfondimento di interessi culturali, ricreativi e sociali;
  • stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di eventi, meeting, presentazioni, esposizioni, corsi e seminari, e per la fornitura di prodotti e/o servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;
  • favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività e la loro adesione all’Associazione;
  • promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di libri, testi, prodotti multimediali e pubblicazioni periodiche, pubblicando inoltre, notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici.

La soprascritta elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento di detti fini l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi e adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti e/o altri soggetti, pubblici e privati, locali, nazionali nonché internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’Associazione potranno essere costituite da:

  • contributi degli aderenti;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifici e documentati attività e progetti;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da erogazione di servizi e/o da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dai Soci Fondatori all’atto della costituzione.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di fare parte della Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno. Il socio che cessi, per qualsiasi motivo, di fare parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. Durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Articolo 6

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro cinque mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale verranno approvati dal Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e quello preventivo che saranno depositati presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di redazione.

Articolo 7

SOCI

I Soci dell’Associazione sono:

  • Soci Fondatori: titolari di aziende esercenti Casa Funeraria che hanno dato corso alla costituzione dell’Associazione partecipando all’atto costitutivo della stessa.
  • Soci Ordinari: rappresentanti di Imprese Funebri o di aziende esercenti Case Funerarie che, condividendo le finalità dell’Associazione, formulano domanda di ammissione al Comitato Esecutivo e versano, contestualmente alla presentazione della domanda, la quota sociale annualmente stabilita dal Comitato Esecutivo stesso. Partecipano attivamente alla vita dell’Associazione ed hanno diritti e doveri secondo quanto indicato dall’articolo 9 del presente Statuto.
  • Soci Sostenitori: aziende o enti cui tale qualifica viene concessa dal Comitato Esecutivo per il contributo culturale e scientifico e/o per il sostegno economico offerto all’Associazione di cui condividono le finalità culturali. Sono esonerati dal pagamento della quota sociale e non hanno diritti e doveri nell’ambito dell’Associazione.

I Soci, a cura del Comitato Esecutivo, devono essere iscritti in apposito registro in funzione della categoria di appartenenza.

Articolo 8

REQUISITI PER L’AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Comitato Esecutivo, mediante posta tradizionale o posta elettronica, domanda scritta che dovrà contenere:

  • denominazione, sede, attività;
  • delibera di autorizzazione con l’indicazione della persona fisica designata a rappresentare l’ente o la persona giuridica;
  • l’indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita del Legale Rappresentante;
  • la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

L’avvenuta ammissione dei nuovi Soci Ordinari è confermata al richiedente con una comunicazione via lettera, fax o messaggio di posta elettronica.
In caso di mancata ammissione è possibile ricorrere alla valutazione della domanda da parte dell’Assemblea.

Articolo 9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci Ordinari sono tenuti:

  • al pagamento della quota associativa che ha cadenza annuale;
  • all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I Soci Ordinari avranno diritto:

  • a ricevere la tessera sociale;
  • a partecipare alla vita dell’Associazione come membri degli organi sociali, se eletti, e a partecipare alle assemblee generali dei Soci in qualità di votanti;
  • a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dell’Associazione.

Le iscrizioni sociali si chiudono nel termine fissato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di recesso da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno, ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno. Nei casi di indegnità o di violazioni delle norme dettate dall’atto costitutivo o dallo Statuto e degli eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Comitato Esecutivo si avrà la sospensione cautelare e immediata, all’atto della constatazione del fatto, della qualifica di Socio e ciò comporterà la temporanea perdita di tutti i diritti connessi a tale qualifica. L’esclusione o la restituzione della qualifica verrà deliberata dall’assemblea, sentite le ragioni del Socio, entro 90 giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata sarà comunicata al Socio entro otto giorni dalla data di delibera. Al Socio è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria nei termini di legge. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso. Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi dell’Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Articolo 11

ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente del Comitato Esecutivo;
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Collegio dei Revisori.

Articolo 12

COMITATO ESECUTIVO

L’Associazione è amministrata da un Comitato Esecutivo composto da tre a undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di tre anni e rieleggibili. In caso di decesso, dimissioni, decadenza di un consigliere il Comitato Esecutivo, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. Negli intervalli tra le Assemblee Sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Comitato Esecutivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Comitato stesso fino al limite statutario.

Articolo 13

MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario Generale ed un Tesoriere che durano in carica quanto il Comitato stesso e possono essere rieletti. Ai membri del Comitato Esecutivo potrà essere corrisposto un compenso per l’attività svolta a favore dell’Associazione nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché autorizzate dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 14

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo si riunisce:

  • tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri;
  • comunque una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e all’ammontare della quota Sociale.

Le riunioni del Comitato Esecutivo devono essere convocate con almeno tre giorni di anticipo e con qualsiasi mezzo, anche telematico (lettera, fax, e-mail).
Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei membri del Comitato eletti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i presenti.
Delle riunioni verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

POTERI E FUNZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare:

  • redige il bilancio preventivo e consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
  • convoca l’assemblea dei Soci quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l’anno per la deliberazione sul bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  • delibera entro 90 giorni dalla presentazione della domanda sull’ammissione dei Soci. In caso di ricorso questo deve essere inoltrato al Presidente del Comitato Esecutivo e l’Assemblea deve pronunciarsi, su istanza del Comitato, entro 90 giorni dalla data di inoltro;
  • provvede a predisporre le norme e i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l’amministrazione dell’Associazione;
  • determina l’entità della quota associativa annuale;
  • nomina i Soci Sostenitori;
  • istituisce filiali e rappresentanze;
  • procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita dell’Associazione determinandone l’eventuale retribuzione, se dovuta;
  • ha la facoltà di emettere opportuno regolamento per l’attività dell’Associazione, ovvero più regolamenti per singoli settori di attività;
  • determina la retribuzione a favore di coloro che all’interno del Comitato stesso svolgono particolari funzioni;
  • ha facoltà di istruire Comitati Scientifici e Gruppi di Lavoro per singole discipline scegliendone i componenti anche fra i non Soci;
  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati all’Assemblea.

Articolo 16

PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo; nei casi di necessità può esercitare i poteri del Comitato salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Articolo 17

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni Ordinaria e Straordinaria. I Soci sono convocati in assemblea dal Comitato Esecutivo almeno una volta l’anno entro il trenta giugno mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno. L’assemblea potrà pure essere convocata su domanda di almeno un decimo dei Soci a norma dell’Articolo 20 del Codice Civile. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 18

POTERI E FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Alla Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Comitato Esecutivo;
  • eleggere i membri del Comitato Esecutivo e i Revisori dei Conti;
  • deliberare sulle direttive d’ordine generale della Associazione e sull’attività svolta e da svolgere nei diversi settori di sua competenza;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo;
  • deliberare sulle altre materie riservate dalla legge alla sua competenza;

In sede straordinaria:

  • deliberare sullo scioglimento della Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sul trasferimento della sede della Associazione;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo.

Articolo 19

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. I Soci possono farsi rappresentare, purché con delega scritta, da altri Soci oppure da un componente dell’organo amministrativo o da coniuge o parente entro il secondo grado, anche se membri del Comitato Esecutivo. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente del Comitato Esecutivo tramite avviso inviato ai Soci cinque giorni prima della adunanza a mezzo posta ordinaria, e-mail o fax e dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della adunanza nonché l’ordine del giorno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Esecutivo, in mancanza dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redigerà apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Le deliberazioni dell`assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all’assemblea. Le deliberazioni di revoca del Comitato Esecutivo devono essere deliberate a maggioranza dei due terzi degli associati quali risultanti dal libro Soci al momento dell’Assemblea.

Articolo 20

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Comitato Esecutivo con avviso inviato ai Soci sette giorni prima della adunanza a mezzo posta ordinaria, e-mail o fax e dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della adunanza nonché l’ordine del giorno. Ogni Socio ha diritto a un voto. I Soci possono farsi rappresentare, purché con delega scritta, da altri Soci oppure da un componente dell’organo amministrativo o da coniuge o parente entro il secondo grado, anche se membri del Comitato Esecutivo. L’Assemblea Straordinaria delibera sulla approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e su quanto di altro espressamente previsto dal presente Statuto. Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell`associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

COLLEGIO DEI REVISORI

L’Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di almeno tre Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Comitato Esecutivo. Al collegio spetterà la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione Sociale.

Articolo 22

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità affini a quelle dell’Associazione scelti dall’Assemblea all’atto della delibera di scioglimento.

Articolo 23

ARBITRATO

Tutte le eventuali controversie tra i Soci o tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno oggetto di un previo tentativo bonario di composizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno all’unanimità, ex bono et aequo, senza formalità di procedura. È sempre salvo il ricorso all’autorità giudiziaria.

Articolo 24

NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente espresso dal presente Statuto valgono le norme indicate dal Codice Civile.